Agevolazione prima casa per soggetti trasferiti all’estero

DECRETO-LEGGE 13 giugno 2023, n. 69 

Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. (23G00080) (GU Serie Generale n.136 del 13-06-2023)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/06/2023Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 (in G.U. 10/08/2023, n. 186).

Art. 2

Testo all’esito delle modifiche

<< a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o,

se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se l’acquirente si è trasferito all’estero per ragioni di lavoro e abbia

risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la

propria attività prima del trasferimento. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto.

La nuova Disciplina articolata del DL 69/2023 convertito in Legge 103/2023 prescinde oggi dal requisito della cittadinanza, ancorando l’agevolazione ad un criterio oggettivo. L’agevolazione inoltre non sarebbe più fruibile su tutto il territorio nazionale.

Per poter chiedere le agevolazioni prima casa presupposto è che il soggetto abbia vissuto o svolto l’attività per almeno 5 anni in Italia.

E l’agevolazione può essere chiesta solo se si acquista nel Comune di nascita o dove si aveva la residenza o svolgeva l’attività prima del trasferimento.

Requisiti

-1 l’acquirente (trasferito all’estero per motivi di lavoro) deve aver risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni,

-2 l’immobile deve essere ubicato nel Comune di nascita dell’acquirente oppure nel Comune in cui

egli aveva la residenza o in cui svolgeva la propria attività prima del trasferimento all’estero.

Resta fermo, quindi, che in tali ipotesi non vi è obbligo di trasferimento entro diciotto mesi della residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile, ma devono ricorrere le altre condizioni di cui alle lettere b) e c) della Nota II-bis

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